Ufficio
Suap
Modalità per la macellazione di suini e ovicaprini al di fuori dei macelli autorizzati (presso il domicilio dei privati ai fini dell’autoconsumo)
1. Sono consentite le macellazioni presso il domicilio dei privati ai fini dell’autoconsumo, nel rispetto delle norme in materia di protezione degli animali alla macellazione, degli animali della specie suina di qualsiasi età, ovina e caprina fino ai 12 mesi d’età.
2. Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di tali carni o prodotti da queste ottenuti è considerata attività di commercializzazione in forma abusiva e pertanto sanzionata dalla normativa vigente.
3. A tutti coloro che abbiano allevato i propri animali per almeno 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita, è consentita la macellazione di un numero massimo di 4 capi suini - nel periodo dal 15 novembre al 28 Febbraio - e di 6 capi ovicaprini nell’anno solare, per nucleo familiare; per quest’ultimo si intende, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 30/05/1989, un insieme di persone - conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, - che vivono sotto lo stesso tetto.
4. Coloro che intendono macellare per uso domestico privato, devono disporre di un luogo idoneo e sono tenuti a comunicarlo specificando cognome, nome, indirizzo, giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista, al Servizio Veterinario dell’Ausl della Romagna competente per territorio che procederà all’effettuazione del controllo ufficiale, comprensivo della visita post mortem e, nel caso di suini, del prelievo del campione per la ricerca della trichinella. E’ facoltà di chi presenta la comunicazione di indicare anche, tramite l’invio della dichiarazione sottoscritta conforme all’Allegato 1, il nominativo della persona formata che procede alla macellazione che, essendo incaricata di eseguire l’ispezione post-mortem, è tenuta a comunicare prontamente al competente Servizio Veterinario qualsiasi anomalia rilevata mettendo a disposizione del Veterinario Ufficiale tutte le parti dell’animale macellato e a impedire il consumo delle carni prima che il Veterinario Ufficiale le abbia ispezionate e giudicate idonee al consumo umano. omissis
2. Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di tali carni o prodotti da queste ottenuti è considerata attività di commercializzazione in forma abusiva e pertanto sanzionata dalla normativa vigente.
3. A tutti coloro che abbiano allevato i propri animali per almeno 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita, è consentita la macellazione di un numero massimo di 4 capi suini - nel periodo dal 15 novembre al 28 Febbraio - e di 6 capi ovicaprini nell’anno solare, per nucleo familiare; per quest’ultimo si intende, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 30/05/1989, un insieme di persone - conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, - che vivono sotto lo stesso tetto.
4. Coloro che intendono macellare per uso domestico privato, devono disporre di un luogo idoneo e sono tenuti a comunicarlo specificando cognome, nome, indirizzo, giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista, al Servizio Veterinario dell’Ausl della Romagna competente per territorio che procederà all’effettuazione del controllo ufficiale, comprensivo della visita post mortem e, nel caso di suini, del prelievo del campione per la ricerca della trichinella. E’ facoltà di chi presenta la comunicazione di indicare anche, tramite l’invio della dichiarazione sottoscritta conforme all’Allegato 1, il nominativo della persona formata che procede alla macellazione che, essendo incaricata di eseguire l’ispezione post-mortem, è tenuta a comunicare prontamente al competente Servizio Veterinario qualsiasi anomalia rilevata mettendo a disposizione del Veterinario Ufficiale tutte le parti dell’animale macellato e a impedire il consumo delle carni prima che il Veterinario Ufficiale le abbia ispezionate e giudicate idonee al consumo umano. omissis
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