Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
Con legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (Pna).
La segnalazione potrà essere inviata dal Dipendete del Comune di Cattolica inbusta chiusa e anonima la dicitura “Al Responsabile della prevenzione della corruzione – riservata personale – NON APRIRE" - Piazza Roosevelt n.5 - 47841 Cattolica.
Nella busta dovrà essere inserita la dettagliata segnalazione anonima e un'ulterirore busta chiusa e sigillata contenente I propri estremi identificativi accompagnati dalla fotocopia del documento di identità, ciò al fine di consentire la separazione dei dati identificativi dal contenuto della segnalazione e di potere associare quest’ultima all'identità del segnalante solo nei soli casi strettamente necessari. Si suggerisce di apporre in calce alla segnalazione un codice casuale (composto ad esempio da cinque numeri o lettere a scelta) da annotarsi e utilizzare nel caso si rendesse successivamente necessario fornire, con la medesima modalità di busta chiusa e anonima di cui sopra, ulteriori dettagli o informazioni sui fatti segnalati, in modo che il codice apposto possa consentire di prendere in esame tali ulteriori informazioni in continuità ed associazione con la segnalazione in precedenza ricevuta.