Ufficio
Suap
Bando pubblico concessione contribuiti a sostegno nuove attività imprenditoriali artigianali, di commercio e somministrazione alimenti e bevande. Domande dal 28.11.24 al 7.1.2025
1. Possono accedere ai contributi le imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, nel periodo compreso dal 01/01/2024 al 31/12/2024, abbiano aperto o apriranno nuove attività / unità locali nel Comune di Cattolica.
2. Fatte salve le esclusioni specificate al comma 5 del presente articolo, si intendono per:
- ATTIVITÀ OPERANTI NEI SETTORI DELL'ARTIGIANATO le attività che risultano iscritte al registro imprese nella sezione speciale dell'albo artigiani;
- ATTIVITÀ OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO le attività che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale 5 luglio 1999, n.14;
- ATTIVITÀ OPERANTI NEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE le attività previste dalla Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14.
3. Le imprese artigiane che si sono attivate o che si attiveranno nel periodo di riferimento, possono partecipare al presente bando anche qualora svolgano l'attività presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in altra sede designata dal committente, sempre che la sede legale dell'impresa, risultante dalla visura di iscrizione al Registro Imprese, sia sul territorio del Comune di Cattolica.
4. E' considerata nuova apertura anche l'avvio dell'attività a seguito di subingresso. Non è considerata nuova apertura la reintestazione dell'attività a seguito della fine dell'affitto d'azienda.
5. Non sono ammesse alla partecipazione al presente bando, e nel caso di presentazione dell'istanza verranno escluse, le attività:
- di commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) anche se autorizzate alla somministrazione;
- di rivendite di giornali e riviste (punti esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica) se svolte su area pubblica;
- di commercio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ove svolto esclusivamente con apparecchi/distributori automatici, senza presenza di personale;
- di vendita di articoli con cannabis light;
- di vendita di articoli per soli adulti (sexy shop);
- di vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- di farmacia;
- di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte all'interno di circoli privati;
- di commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di artigianato, che hanno installato o che detengono apparecchi da gioco automatici, semiautomatici od elettronici ex art.110
comma 6 del T.U.L.P.S. (slot-machines), V.L.T. o che siano autorizzati all'effettuazione di altre tipologie di scommesse (licenze ex art. 88 T.U.L.P.S.);
- di commercio al dettaglio in sede fissa di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 (ossia le medie e le grandi strutture di vendita);
- che svolgono attività di commercio esclusivamente all'ingrosso;
- ricomprese nelle forme speciali di vendita di cui al Titolo VI del D.Lgs. 114/1998, salvo che tale attività sia accessoria a una delle attività ammesse al contributo;
- di somministrazione previste dell'art.4 comma 3 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14;
- di somministrazione o di commercio temporanee (compresi anche i temporary shop);
- di compro oro o attività similari, di money change e money transfer, phone center, internet point, le attività finanziarie e assicurative, di procacciatori d'affari, di agenti di commercio, di promotori finanziari, attività di leasing, attività finanziarie assicurative e bancarie, imprese e agenzie immobiliari, centri scommesse, night club, studi professionali e liberi professionisti, anche se svolte in maniera accessoria;
- di temporary shop commerciali o artigianali, avviati presso il mercato coperto a seguito dell’apposito bando;
- ogni altra attività diversa da quelle indicate al comma 1.
6. Le imprese che possono acceder al contributo devono dimostrare di aver sostenuto spese indicate all’art.2 per un importo pari al contributo richiesto.
Le domande possono essere presentate secondo il fac simile allegato (Allegato B) dal 28.11.2024 al 7.1.2025
2. Fatte salve le esclusioni specificate al comma 5 del presente articolo, si intendono per:
- ATTIVITÀ OPERANTI NEI SETTORI DELL'ARTIGIANATO le attività che risultano iscritte al registro imprese nella sezione speciale dell'albo artigiani;
- ATTIVITÀ OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO le attività che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale 5 luglio 1999, n.14;
- ATTIVITÀ OPERANTI NEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE le attività previste dalla Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14.
3. Le imprese artigiane che si sono attivate o che si attiveranno nel periodo di riferimento, possono partecipare al presente bando anche qualora svolgano l'attività presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in altra sede designata dal committente, sempre che la sede legale dell'impresa, risultante dalla visura di iscrizione al Registro Imprese, sia sul territorio del Comune di Cattolica.
4. E' considerata nuova apertura anche l'avvio dell'attività a seguito di subingresso. Non è considerata nuova apertura la reintestazione dell'attività a seguito della fine dell'affitto d'azienda.
5. Non sono ammesse alla partecipazione al presente bando, e nel caso di presentazione dell'istanza verranno escluse, le attività:
- di commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) anche se autorizzate alla somministrazione;
- di rivendite di giornali e riviste (punti esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica) se svolte su area pubblica;
- di commercio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ove svolto esclusivamente con apparecchi/distributori automatici, senza presenza di personale;
- di vendita di articoli con cannabis light;
- di vendita di articoli per soli adulti (sexy shop);
- di vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- di farmacia;
- di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte all'interno di circoli privati;
- di commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di artigianato, che hanno installato o che detengono apparecchi da gioco automatici, semiautomatici od elettronici ex art.110
comma 6 del T.U.L.P.S. (slot-machines), V.L.T. o che siano autorizzati all'effettuazione di altre tipologie di scommesse (licenze ex art. 88 T.U.L.P.S.);
- di commercio al dettaglio in sede fissa di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 (ossia le medie e le grandi strutture di vendita);
- che svolgono attività di commercio esclusivamente all'ingrosso;
- ricomprese nelle forme speciali di vendita di cui al Titolo VI del D.Lgs. 114/1998, salvo che tale attività sia accessoria a una delle attività ammesse al contributo;
- di somministrazione previste dell'art.4 comma 3 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14;
- di somministrazione o di commercio temporanee (compresi anche i temporary shop);
- di compro oro o attività similari, di money change e money transfer, phone center, internet point, le attività finanziarie e assicurative, di procacciatori d'affari, di agenti di commercio, di promotori finanziari, attività di leasing, attività finanziarie assicurative e bancarie, imprese e agenzie immobiliari, centri scommesse, night club, studi professionali e liberi professionisti, anche se svolte in maniera accessoria;
- di temporary shop commerciali o artigianali, avviati presso il mercato coperto a seguito dell’apposito bando;
- ogni altra attività diversa da quelle indicate al comma 1.
6. Le imprese che possono acceder al contributo devono dimostrare di aver sostenuto spese indicate all’art.2 per un importo pari al contributo richiesto.
Le domande possono essere presentate secondo il fac simile allegato (Allegato B) dal 28.11.2024 al 7.1.2025
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.