Ufficio
Richieste assegni di maternita e nucleo familiare numeroso, anno 2019
ASSEGNO DI MATERNITA: ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori Anno 2019, Si stabilisce nello specifico:
- la domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l’anno 2019, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2020;
– sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
– ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell’art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE;
– l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 144,42 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
– il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica;
– il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all’anno 2019, è pari a euro 8.745,26.
Assegno di maternità Anno 2019, Si stabilisce nello specifico:
– la domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
– ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all’assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35), gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE;
– in mancanza della madre, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
– l’assegno viene corrisposto nell’importo di € 346,39 mensili (per 5 mensilità pari a euro 1731,95) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2019 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
– il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell’anno 2018, è pari ad € 17.330,01.
– il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452