Creato il 13 Dicembre 2019
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Contratti

Comitato unico di garanzia (cug)

L'art. 57, comma 1 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, modificato dall'art. 21, comma 1 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno "il COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni il quale sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici, dei quali assume tutte le funzioni. Detto Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ogni Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. I componenti, al cui interno vengono individuati il Presidente ed il Segretario, durano in carica quattro anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
Il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti dell'Amministrazione. Contribuisce con la stessa Amministrazione a fornire elementi utili per la corretta gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni e garantire ambienti di lavoro caratterizzati dal pieno rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori, il tutto anche al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e il miglioramento delle prestazioni.


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