Ai sensi della Legge Regionale 1/2011 del 10 febbraio 2011 e s.m, gli esercenti il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante devono presentare, ogni anno entro il 31 gennaio, al Comune sede di posteggio o sede di rilascio dell'autorizzazione,. la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva dell'esercente, mediante la comunicazione deii dati di iscrizione all'Inps o all'Inail. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Tale obbligo di comunicazione sussiste anche per :
•coloro che non sono iscritti all'Inps in quanto non lavoratori autonomi e esercenti solo saltuariamente l'attività di commerciante su area pubblica senza dipendenti (comprovato dall'ultima busta paga) ;
•coloro che non sono iscritti all'Inail come lavoratori autonomi in quanto esercenti il commercio su aree pubbliche senza dipendenti ne' collaboratori familiari;
•coloro che sono titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche da non più di 6 mesi e dunque :
A) non ancora iscritti al Registro Imprese;
B) ancora non hanno effettuato il primo versamento contributivo in quanto non scaduto ancora il termine.
-
Per il solo anno 2013 per effetto della L.R. 19 del 21.12.2012, che ha modificato in parte la Legge Regionale 1/2011, il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva è differita al 31 marzo 2013.