Nuova ordinanza Sindacale per la "regolamentazione degli spostamenti"
Il testo completo dell'ordinanza è visionabile e scaricabile nella sezione "allegati".
Tutti gli spostamenti dovranno essere eseguite adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
Per l'approviggionamento alimentare, ad esempio, dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la struttura di vendita più prossima alla propria residenza. La gestione quotidiana degli animali domestici dovrà effettuarsi quanto più vicino a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie).
Nel dettaglio fino al prossimo 3 aprile 2020:
- sono vietate le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto in luoghi pubblici quali: strade e piste ciclabili
- è sospeso il mercato settimanale ambulante, anche nella sola attività alimentare
- interdetto l'accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza compresa passeggiata in legno, così come l'intera area portuale
- chiusi tutti i parchi e le aree verdi cittadine
- vietato l’accesso agli orti sociali comunali
- vietato l’accesso alle casette dell’acqua e dei detersivi, le lavanderie automatiche, nonché l’utilizzo di distributori automatizzati, autolavaggi
- chiusi i bar presso i distributori di carburante
- vietata ogni attività cantieristica edile pubblica e privata ed ogni lavoro pubblico e privato che comporti l’ausilio di operai (ad eccezione degli operai comunali che dovranno tuttavia adoperare precise misure di distanza e di prevenzione)
- i clienti all’interno delle strutture di vendita dovranno rispettare la distanza di almeno un metro in ogni punto della struttura di vendita incluso i banchi di vendita, casse, corsie ecc.
- i cimiteri resteranno chiusi fatta salva la sola attività di inumazione e per lo stretto periodo necessario per garantire le operazioni di sepoltura
- chiusi i parcometri
- chiuse le sedi comunali con la sola eccezione della sede principale di P.le Roosevelt 5 per servizi indifferibili quali stato civile e servizi cimiteriali e la sede di P.le Roosevelt 7 limitatamente alla sede della Polizia Locale e gli uffici preposti all'unità di crisi comunale
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato (violazione dell’art. 650 c.p.) e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 400,00, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81