Programma regionale per la concessione di contributi per la rinegoziazione dei contratti di locazione per l'annualità 2023.
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale, a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo).
Il contributo è erogato dal Comune al beneficiario solo dopo l’effettiva rinegoziazione del contratto di locazione presso l’Agenzia dell’Entrate. Il programma prevede due tipologie di rinegoziazione:
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)
La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 €. Il contributo è graduato, secondo la durata della riduzione del canone, da un minimo del 70% fino al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 €
2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato. Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700. Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo comunque non superiore ad € 4.000.
Requisiti per l’accesso del conduttore Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni:
A) Cittadinanza italiana; oppure: Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure: Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
B) Per il nucleo familiare del conduttore, ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00;
C) Conduttori residenti nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione ovvero, se non residenti, titolari o contitolari
del contratto di locazione;
D) Contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi
dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno.
E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
Cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo:
1)del Fondo per l’”emergenza abitativa” deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
2) del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del
28/10/2013, n. 124;
3) del “Fondo affitto” di cui alla legge n. 431/1989 e alla legge regionale n. 24/2001;
4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare del conduttore, relativa ad una sola rinegoziazione.
Per informazioni e/o comunicazioni Ufficio Casa comune di Cattolica Telefono: 0541 966514 0541 966677