Creato il 22 Marzo 2017

Per i referendum del 28.05.2017 trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 Aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni, apportate da ultimo con legge 6 maggio 2015, n. 52.

Gli elettori residenti all'estero, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori, ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.

Il diritto per optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'Estero, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione, cioè entro il prossimo 25 marzo 2017.

L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'elettore stesso che sottoscrive) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

L'opzione esercitata in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

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