Creato il 8 Maggio 2013

Per il 2013 si evidenziano alcune novità rispetto al 2012 che, indicativamente, si possono così riassumere:

Base imponibile
Nuovo coefficiente di capitalizzazione (moltiplicatore) da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%, per i fabbricati di categoria D - con esclusione della categoria D5 - per il 2013 elevato a 65 (nel 2012 era 60)

Quota per lo Stato
E' riservato allo Stato solo il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Di conseguenza, per tali immobili, la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato (cod. tributo 3925), mentre la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo (cod. tributo 3930). Per gli immobili diversi da quelli in categoria D, l'intero ammontare dell'imposta dovuta spetta al Comune. 

Enti non commerciali
I fabbricati posseduti da Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del TUIR (DPR n. 917/86) e destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitari, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, qualora abbiano un'utilizzazione mista (art. 91bis - Decreto Legge n. 1/2012), sono soggetti all'imposta con riferimento alla sola frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura commerciale.

Dichiarazioni
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

Aliquote del Comune di Cattolica - anno 2013
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/05/2013 avente ad oggetto "IMU: Imposta Municipale Propria. Fissazione delle aliquote del tributo per l'anno 2013" sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2013. Il testo, allegato di seguito, è anche disponibile nel sito del Dipartimento delle Finanze di cui al link sottostante.

Sospensione 1° rata dell'imposta 2013 per alcune categorie di immobili
Con Decreto-legge del 21 maggio 2013 n. 54, in vigore dal 22/05/2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della 1° rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della 1° rata dell'imposta municipale propria per gli immobili sopra elencati è fissato al 16 settembre 2013.
 
Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con D.L. n. 54/2013 ed altre disposizioni in materia di IMU
Con Legge 28 ottobre 2013, n. 124, pubblicata nella G.U. n. 254 del 29/10/2013 - S.O. n. 66, in vigore dal 30/10/2013, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 102 del 31/08/2013. Il testo coordinato, che si allega, fra l'altro dispone:

1)  Abolizione della prima rata della prima rata dell'imposta municipale propria per gli immobili oggetto della sospensione di cui al D.L. n. 54/2013;

2) Abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;

3) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per considerare abitazione principale, ai fini IMU, l'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, salvo quanto previsto dall'art. 28, c.1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenete alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.

4) Ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo deve rilasciare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
 
Abolizione della seconda rata dell'IMU
Con decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30/11/2013, di cui al file allegato, per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per:

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- gli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 102/2013. In base all'art. 2 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Cattolica, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare ed eventuali pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che sia presentata apposita dichiarazione;

-  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, per il quale non sono richieste le condizioni per l'applicazione dell'abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica), purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

-  i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Versamenti dall'estero
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, per la quota riservata allo Stato occorre emettere un bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, per la quota spettante al Comune di Cattolica (BIC UNCRITM1SN5)  il codice IBAN è: IT20Z0200867750000010557764. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. Per ulteriori informazione vedere il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 68 del 31 maggio 2012 allegato.
 
 
Maggiori informazioni  saranno pubblicate appena disponibili.
Per informazioni: Ufficio ICI/IMU (tel. 0541 966554 – e-mail: danilap@cattolica.net, nicoletg@cattolica.net)