Creato il 21 Marzo 2020

Visti:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della  malattia infettiva COVID-19”;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Ro-magna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità,impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
- Visto, in particolare, l’articolo 191 del D. Lgs. 152/06, che dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Richiamati:
- il proprio decreto n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
- il proprio decreto n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
- il proprio decreto n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”; n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale; n. 29 dell’8 marzo 2020, n. 31 del 09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020, - il proprio decreto n. 34 in data 12/03/2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- il proprio decreto n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- il proprio decreto n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni relative al comune di Medicina (BO);

Rilevato che:
- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

- l’epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;
- Rilevato che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti; In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell’indifferenziato. Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in  quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell’ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;
La citata nota dell’ISS, tra l’altro, prevede che: “ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l’incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”;

Considerato che:
- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale garantiscano una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente anche attraverso circuiti di raccolta dedicati; 
- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti laddove non riescono a garantire il servizio;
- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta cercando comunque di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza;
- il conferimento diretto in termovalorizzazione, per i rifiuti urbani indifferenziati per le caratteristiche di processo di tali impianti, è il più sicuro dal punto di vista dell’abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale settore, in quanto riduce o esclude il contatto con i rifiuti da parte degli operatori;
Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all’impianto, sia da preferirsi in tutti i casi ove sia possibile;
Ritenuto necessario pertanto adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite da ISS tese ad assicurare comunque l’ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto legislativo n.36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed in particolare
alle disposizioni relative:
− alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
− ai procedimenti di autorizzazione;
− alla disciplina degli stoccaggi;
Considerato che in attuazione delle disposizioni ISS e della situazione emergenziale in atto i rifiuti urbani indifferenziati siano destinati ad un incremento con conseguenze quantitative sui flussi agli impianti che saranno registrati in sede di monitoraggio annuale del PRGR;

Considerato altresì che:
- l’attuale situazione emergenziale ha già comportato la chiusura di alcuni impianti che rappresentavano la naturale ricezione della lavorazione di alcune frazioni della raccolta differenziata;
- si rende pertanto necessario ampliare la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata;
- al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani si rende necessario procedere alla modifica tempestiva di alcune autorizzazioni in essere per consentire il conferimento negli impianti di discarica di alcuni scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati che non trovano più ingresso nelle originarie destinazioni;
Considerato inoltre che la pratica dell’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e di vegetazione e portare ad infortuni anche gravi che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso, e che pertanto comporta una notevole attività a presidio del territorio per il monitoraggio dei fuochi da parte dei  Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco (che vengono così distolti da altre potenziali emergenze)nonché un possibile aggravio per il sistema sanitario;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra addotte e al fine anche di ottemperare alle disposizioni tese alla limitazione della circolazione delle persone (non rappresentando detta pratica uno stato di necessità) sospendere lo svolgimento dell’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli per tutta la durata dell’emergenza; 

Acquisito il parere favorevole di ARPAE in data 18 marzo 2020 Prot. n. PG/20220/42817 sui contenuti di valenza ambientale;

Visti:
- l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
- l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 per il quale “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

O R D I N A
1. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
2. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
3. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale garantiscono una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente attraverso circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;
4. di tenere nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;
5. ai Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale di sospendere il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale debba essere destinato ad altre attività comunque connesse allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
6. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta cercando comunque di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza; 
7. che i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione, senza alcun trattamento preliminare e che laddove sia possibile senza comportare irragionevoli modificazioni dell’organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati nell’Allegato 1,
parte integrante del presente atto; qualora permanga il conferimento in discarica lo stesso dovrà essere preceduto dal necessario trattamento svolto con tutte le modalità più idonee ad assicurare la salute degli operatori;
8. alla struttura regionale competente per materia di monitorare costantemente l’andamento dell’incremento della frazione dei rifiuti urbani indifferenziati, a seguito della situazione straordinaria in atto e delle disposizioni della presente ordinanza, al fine di disporre l’eventuale adeguamento del funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, in relazione anche al tempo di durata della dichiarazione dello stato di emergenza che potrebbe comportare grosse difficoltà di smaltimento;
9. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%.
La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE; Comune; AUSL; Vigili del fuoco.
10. a richiesta del gestore dell’impianto e al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani la modifica tempestiva dell’autorizzazione:
a. degli impianti di discarica per consentire l’ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata che non trovano più ingresso nelle originarie destinazioni ovvero gli scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati;
b. degli impianti di recupero degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che non trovano più recapito verso le destinazioni finali previste in autorizzazione, stabilendo ove possibile, diversi ed ulteriori utilizzi;
11. che nella comunicazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani in vigenza della presenta ordinanza sia data specifica evidenza alle istruzioni di ISS riportate in Allegato 2;
12. Il divieto, senza eccezioni, dell'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli. Sino alla cessazione dello stato di emergenza non si applicano i permessi previsti dall’articolo 58 del Regolamento forestale regionale n.3/2018;
13. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
14. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, alle Prefetture,  ai Comuni e alle Province dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica  ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1 – MODIFICA FLUSSI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Parma senza trattamento preliminare.
− BORETTO
− BRESCELLO
− GUALTIERI
− GUASTALLA
− LUZZARA
− NOVELLARA
− POVIGLIO
− REGGIOLO

PROVINCIA DI MODENA
I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Modena.
− CAMPOSANTO
− CARPI
− CAVEZZO
− CONCORDIA SULLA SECCHIA
− MEDOLLA
− MIRANDOLA
− NOVI DI MODENA
− SAN FELICE SUL PANARO
− SAN POSSIDONIO
− SAN PROSPERO
− SOLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA
I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente
all’impianto di termovalorizzazione di Bologna.
− BORGO TOSSIGNANO
− CASALFIUMANESE
− CASTEL DEL RIO
− CASTEL GUELFO
− CASTEL SAN PIETRO
− DOZZA
− FONTANELICE
− IMOLA
− MEDICINA
− MORDANO

 

PROVINCIA DI RAVENNA
1. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Ferrara.
− ALFONSINE
− CONSELICE

2. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Forlì.
− BAGNACAVALLO
− BAGNARA DI ROMAGNA
− CERVIA
− COTIGNOLA
− FUSIGNANO
− LUGO
− MASSA LOMBARDA
− RAVENNA
− RUSSI
− SANT'AGATA SUL SANTERNO
− BRISIGHELLA
− CASOLA VALSENIO
− CASTEL BOLOGNESE
− FAENZA
− FIRENZUOLA (FI)
− MARRADI (FI)
− PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)
− RIOLO TERME
− SOLAROLO

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