Creato il 22 Marzo 2020

Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

Il testo completo dell'Ordinanza è visionabile e scaricabile dalla sezione "Allegati" 

GLI ARTICOLI DELL'ORDINANZA

Art. 1

(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Allegati

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application/pdf Ordinanza Min. Salute - Interno 22 marzo 2020 22/03/2020 1.68 MB