ORDINANZA N. 50 del 06 marzo 2020
OGGETTO: CORONA VIRUS: SOSPENSIONE ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' MOTORIE IN GENERE
IL SINDACO
VISTO l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 (GU n.52 del 1/3/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” secondo il quale:
“d) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”;
[…]
“f) l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”;
[…]
“h) lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”;
[…]
“i) l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lett.c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (GU n.55 del 4/3/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, secondo il quale:
“c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza
la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia
possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)”
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2020 “Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. “ Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure
di cui al presente decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell’ambito della provincia di Rimini per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica ;
CONSIDERATO altresì che dai comunicati della Prefettura di Rimini emergono casi di COVID-19 in continuo aumento;
RILEVATO che diverse attività sportive svolte in aree pubbliche o private, per loro natura non possono garantire il permanere della distanza di almeno un metro per la durata dello svolgimento delle attività;
RITENUTO che laddove non è possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, ovvero del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro è necessario sospendere le attività;
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una potenziale trasmissione del virus;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
ORDINA
in via precauzionale, con effetto immediato e fino a revoca, di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela della popolazione nel territorio comunale:
- la sospensione delle attività sportive e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi comunque in proprietà pubbliche, fatte salve le attività sportive individuali e preferibilmente all’aperto;
AVVERTE
- che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 1/3/2020, lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, è consentita a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 1/3/2020, l’apertura delle attività commerciali è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
ORDINA
- che tutti i soggetti pubblici o privati attivino ogni misura organizzativa necessaria al mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro come previsto all’allegato 1, lettera d) del DPCM 4/3/2020;
DISPONE
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
- Prefetto Province di Rimini;
- Presidente Provincia di Rimini;
- Direttore Generale AUSL della Romagna;
- COI – Riviera del Conca
- Comando Tenenza Carabinieri di Cattolica;
- Polizia Locale
AVVERTE
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e SS.MM.II.
Cattolica, 06/03/2020
IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA
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