Creato il 8 Luglio 2014
Ufficio

Ordinanza n. 95
IL COORDINATORE SUAP
Richiamate le Ordinanze n.' 56 del 16/04/2013:"Disciplina dell'attività degli artisti di Strada
nel Territorio di Cattolica" e n." 96 del 2010612014.

" Ordinanza n.' 56: "Disciplina dell'attività degli artisti di Strada nel Terntorio di Cattolica-lntegrazione";

Sentite le associazioni di categoria ed alcuni operatori economici in merito allo svolgimento degli spettacoli degli artisti di strada;
Ritenute accoglibili alcune indicazioni emerse, che intendono facllitare il controllo e la gestione degli artisti di strada e la predlsposìzione di aree appositamente identificate nel territorio di Cattolica che ne consentano uno svolgimento più corretto e gestibile;

DISPONE                                                                        

Con decorrenza 01 Luglio 2014, I'esercizio dell'arte di strada è svolta secondo le seguenti indicazioni:

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono I'attività su suolo pubblico oad uso pubblico, senza I'impiego di ingombranti palcoscenici e platee, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere ipassanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti
all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito in Piazza PrimoMaggio, Piazza Mercato e Piazza Nettuno, in aree delimitate e meglio definite nelle piantine allegate alla presente ordinanza.

3. Le predette attività vengono svolte compatibilmente con le manifestazioni/iniziative già programmate(v. Fontane danzanti, ..) e con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 23,30, per periodi non superiori ai 90
minuti per artista, facìlitando la rotazione degli artisti.

4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale; sono vietati gli amplificatori, gruppi elettronici e similari che creino disturbo.
L'artista, dotato di amplificatore e o gruppo elettrogeno, può dimostrare di non arrecare disturbo awalendosi di valutazione di impatto acustico redatta da tecnico, messa a disposizione degli organi di controllo.
Devono essere, altresì, vietati imbrattamenti e/o danneggiamenti alla pavimentazione.

5. Si demanda alla P.M. il controllo del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

6. Una copia della presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio on line e trasmessa alla P.M., all'Ufficio Patrimonio e all'URP del Comune di Cattolica.

Cattolica, 20.07.2014