TITOLO I - PUBBLICI SPETTACOLI E PUBBLICI TRATTENIMENTI
Art. 1 - PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI. AGIBILITA’ EX ART. 80 T.U.L.P.S. E TITOLO ABILITATIVO EX ART. 68-69 T.U.L.P.S.
Se si vuole organizzare un pubblico spettacolo o un pubblico trattenimento temporaneo, anche all'aperto, occorre ottenere il titolo abilitativo previsto dagli artt. 68 - 69 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773 del 18/06/1931).
Per “spettacoli pubblici” si intendono i divertimenti a cui il pubblico assiste in forma passiva, (es: spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, circhi…), mentre si definiscono “trattenimenti pubblici” i divertimenti a cui il pubblico partecipa attivamente (es: ballo, ...).
Per l’effettuazione di pubblici spettacoli e pubblici trattenimenti, gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedono, nello specifico, la necessità di ottenere un titolo abilitativo che si concretizza di norma nel rilascio di apposita licenza o, in alcuni casi, nella presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art.19 della L. 241/90.
Il titolo abilitativo (licenza o SCIA) è necessario quando lo spettacolo o il trattenimento:
- è organizzato in luogo pubblico anche se non indetto nell’esercizio di attività imprenditoriali;
- è organizzato in luogo aperto o esposto al pubblico indetto nell’esercizio di attività imprenditoriali.
Per “luogo pubblico” si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente.
Per “luogo aperto al pubblico” si intende quello nel quale l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità: pagamento del biglietto, esibizione dell'invito etc….
Per “luogo esposto al pubblico” si intende invece, un luogo privato che può essere oggetto di osservazione dall'esterno.
Pertanto quando l'evento viene effettuato all'aperto in luogo accessibile liberamente, sia che si paghi un pagamento di ingresso per accedere, sia che l'evento sia libero, il titolo abilitativo serve sempre.
Il titolo abilitativo previsto dagli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. è subordinato alle verifiche legate alla sicurezza e alla solidità dei locali e degli impianti presso i quali deve svolgersi il pubblico spettacolo/trattenimento, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S..
La capienza complessiva dei locali /luoghi di pubblico spettacolo/pubblico trattenimento può determinare la procedura abilitativa da utilizzare.
La presentazione della richiesta di rilascio di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. presuppone che l’organizzatore abbia già ottenuto la disponibilità dell’area in cui si intende effettuare l’evento.
Per l'informazione completa si rimanda all'allegato alla presente: "Linee guida per l'effettuazione di eventi"