Il Regolamento Comunale sulle modalità di svolgimento dei mercatini riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo, approvato con D. C.C. n. 68 del 28.9.2023, si è reso necessario al fine di regolamentare la materia, non disciplinata prima da specificiche normative di settore;
agli operatori del proprio ingegno non si applica la normativa:
- del commercio in sede fissa (D.Lgs. 114/98 e L.R. 14/1999 e ss.);
- del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/98 e L.R. 12/1999 e ss.);
- sugli artigiani (Legge 08/08/1985 n. 443);
- sui sistemi fieristici (Legge 7/2001 e L.R. 12/2000 e ss.);
- del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in quanto il comma dell’art.121 del T.U.L.P.S. che inquadrava tale tipologia di operatori è stato abrogato già dal D.P.R. 28/05/2001 n.311;
Per opere del proprio ingegno creativo si intendono tutte quelle “opere” frutto del proprio ingegno, non facilmente riproducibili, cioè non realizzate in serie o su larga scala, non
classificabili come opere d’arte e vendute direttamente ai privati.
L’attività in questione, se svolta in modo da non configurare attività di impresa, deve essere esercitata in modo occasionale e saltuario senza il carattere della continuità.
In particolare è possibile vendere oggetti fatti o dipinti a mano, frutto del proprio ingegno, opere di pittura, scultura, mosaico, ceramica, grafica, fotografia o altre forme di arte decorativa, ricami, lavori di decoupage, lavorazione di metalli, pietre, pelletteria, cartapesta, ceramiche, ecc...
Gli operatori del proprio ingegno potranno svolgere la loro attività solo ed esclusivamente nelle aree individuate dall’Amministrazione comunale. Non è ammessa la collocazione di operatori del proprio ingegno su aree private come sopra indicate, ove tali aree non rientrino nella programmazione autorizzata dall’Amministrazione.
(per il testo integrale del regolamento si rimanda all'allegato )