Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale, in materia di ordine e sicurezza pubblica, al comma 4 di cui all'’art. 54, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ha il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, previa comunicazione al prefetto, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e salute pubblica;
ORDINA
1) ai titolari/gestori di pubblici esercizi con sede nell’area del territorio comunale a mare della ferrovia, di non vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Rimane invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solamente se:
1.1) servita al banco nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
1.2) con servizio ai tavoli, posizionati all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione e all’esterno, esclusivamente nelle rispettive aree in concessione;
2) ai titolari / gestori di esercizi di vicinato, di attività commerciali su area pubblica, di attività artigianali per alimenti e bevande e di distributori automatici con sede nell’area del territorio comunale a mare della ferrovia, di non vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00;
3) che sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, compresi parchi e giardini aperti al pubblico site su tutto il territorio comunale (ad eccezione delle aree appositamente concesse alle attività economiche per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), dalle ore 20.00 alle ore 06.00, sia osservato il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
ORDINA ALTRESI’
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.
DISPONE
CHE l’efficacia del presente atto decorre dal 7 agosto 2021 fino alle ore 06.00 del giorno 23 agosto 2021 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID – 19, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica.