Gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale VLT e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, diversi dalle sale giochi, (es. esercizi commerciali, locali o punti di offerta del
gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati) sono determinati come segue :
1. l’orario di utilizzo delle apparecchiature da gioco con vincita di denaro è stabilitodall’esercente entro i limiti compresi tra le h. 08,30 e le h. 19,30;
2. in particolare, nell’ambito della fascia oraria sopra indicata, ai titolari ed esercenti delle attività autorizzate ai sensi dell’art. 86 e art.88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento con vincita di denaro di cui all’art. 110, e art.110 comma 6, del medesimo Testo Unico, può avvenire esclusivamente dalle h. 08,30 alle 12,30, dalle h. 15,30 alle 19,30.
3. E' fatto obbligo a tutti i titolari delle attività in cui sono installati apparecchi che consentono la vincita in denaro di rendere noto al pubblico con apposito cartello da collocare sulla porta di ingresso del locale l'orario di funzionamento degli apparecchi che deve sempre rispettare i limiti massimi disposti con la presente ordinanza